Il Decreto PNRR 3 prevede una serie di semplificazioni per le rinnovabili e per gli impianti di idrogeno.
Il Decreto, approdato in Gazzetta il 27 febbraio, sarà a breve presentato alle camere per la sua conversione in legge.
Il testo reca una serie di disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e dedica espressamente un capitolo alla semplificazione per le energie rinnovabili, dagli impianti eolici, a terra e in mare, a quelli agrivoltaici.
Nel complesso di norme è presente anche un riferimento all’idrogeno verde o rinnovabile, settore che in Italia sta progressivamente pianificando il proprio contributo alla transizione ecologica. Il Decreto interviene infatti, modificando alcune prescrizioni del Testo Unico dell’Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e per la precisione l’articolo 8 riguardante la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS.
Per semplificare lo sviluppo dell’idrogeno verde in Italia, il provvedimento aggiunge “i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde o rinnovabile” a quelli prioritari per le procedure di valutazione ambientale di competenza statale, attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). E introduce nell’allegato II alla parte seconda del Testo Unico il seguente periodo:
«6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unita’ produttive funzionalmente connesse tra loro».
Il decreto interviene in materia di VIA prevedendo che, “nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale” previsti dal Piano di Ripresa, il Ministro competente per la realizzazione dell’opera possa proporre al MASE di disporre l’esenzione dalle disposizioni delle Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC).
Aree idonee
In materia di identificazione delle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili, il nuovo decreto riduce la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela da 7 a 3 chilometri per le turbine eoliche e da 1 chilometro a 500 metri per gli impianti fotovoltaici. E stabilisce che, in mancata adozione da parte delle Regioni della legge sulle aree idonee, l’idoneità venga riconosciuta automaticamente a tutte quelle zone in cui sono già installati impianti “della stessa fonte” e tutte quelle individuate dal decreto di recepimento della RED II.
Inoltre, nei procedimenti autorizzatori, limita la competenza del Ministero della Cultura ( che blocca praticamente qualunque impianto da fonti rinnovabili) ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.
Rimanendo in tema di impianti rinnovabili, il DL etichetta come “liberamente installabili” gli impianti fotovoltaici realizzati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale, in discariche o in cave esaurite. A patto che tali zone non siano sottoposte a vincolo paesaggistico. In caso contrario l’installazione dell’impianto dovrà obbligatoriamente esser preceduta da una segnalazione alla soprintendenza.
Autorizzazione unica
Il Decreto PNRR 3 modifica in parte anche l’articolo 12 del Dl 29 dicembre 2003, n. 387, riguardante la “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”. Nello specifico prevede per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio, che l’autorizzazione sia rilasciata dal MASE nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico. E che più in generale che il Ministero della cultura non prenda più parte al procedimento unico in caso di progetti rinnovabili localizzati nelle aree contigue ai beni sottoposti a tutela, qualora non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Infine il testo accorpa nel rilascio dell’autorizzazione unica il provvedimento di VIA, estendendo però il termine massimo per la conclusione del procedimento a 150 giorni.
Procedura semplificata
Novità anche in materia di installazione di piccoli impianti rinnovabili soggetti a procedura semplificata anche considera tra gli interventi di edilizia libera e di manutenzione ordinaria anche gli impianti eolici fino 20 kW e con altezza superiore a 10 metri, “se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B” e se “posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000”, i pannelli solari integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, e agli “impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000”.
Agrivoltaico
Sul fronte agrivoltaico, il provvedimento considera manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, solo i pannelli solari posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondamenta in cemento o difficilmente amovibili, e le cui modalità realizzative prevedano una effettiva integrazione con le attività agricole (es. alimentando sistemi di irrigazione parcellizzata e fornendo ombra).
Una ripresa comunque lenta dopo anni di stop.
Si spera che il decreto venga attuato nei più brevi tempi possibili, visto che, come ricorda lo stesso Ministro Pichetto Fratin, quest’anno si stimano fra i 3 e i 5 GW di rinnovabili portate effettivamente a installazione, il che se è comunque meglio della situazione degli ultimi anni in cui non si era raggiunto neanche un GW, rappresenta comunque un risultato ancora inferiore all’obiettivo annuo necessario per raggiungere i 70 GW entro il 2030, obiettivo che è stato fissato dall’Europa, e di gran lunga inferiore agli 11 GW che si era riusciti a raggiungere con il conto energia di Alfonso Pecoraro Scanio, unico Ministro ad aver effettivamente operato in favore degli operatori della Green Economy e per una reale transizione energetica.